(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 7 del 13 febbraio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale del 27 novembre
2006, n. 4273
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte  dei conti il 23 gennaio 2007, registro n. 1,
foglio n. 4.
                               Art. 1.
Modifiche  del  decreto  del  presidente  della giunta provinciale 31
maggio  1995,  n.  25,  recante  «Regolamento in materia di procedure
           negoziali e d'acquisti e servizi in economia».

   1.  La  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  4  del  decreto del
presidente  della  giunta  provinciale  31  maggio  1995,  n.  25,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita:
   «c) il prezzo base, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma 5;
».
   2.  Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta
provinciale  31  maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
   «1.  Le  spese  connesse  con  i  programmi  pubblicitari  annuali
concernenti  la  diffusione del marchio di cui alla legge provinciale
22  dicembre  2005,  n.  12,  e  le iniziative volte a valorizzare la
produzione    dei   prodotti   dell'artigianato,   dell'industria   e
dell'agricoltura  e  dell'offerta  turistica  ai  sensi  della  legge
provinciale  2 marzo 1973, n. 10, sono disposte previa autorizzazione
della  giunta  provinciale,  che  si  esprime sulla base di programmi
dettagliati, corredati di articolata previsione di spese.»
   3.  Dopo  l'art.  10  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  31  maggio  1995,  n.  25,  e  successive  modifiche, e'
inserito il seguente art. 10-bis:
   «Art. 10-bis (Responsabilita). - 1. Della mancata osservanza delle
procedure  di  cui  al  presente decreto e delle disposizioni e delle
direttive  di  settore  rispondono  i  dirigenti  che sottoscrivono i
provvedimenti  nonche',  se  diverso  da  questi, il responsabile del
procedimento ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16,
ferma  restando la responsabilita' penale qualora la violazione delle
norme integri reato.».