(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 13 febbraio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 27 novembre 2006, n. 4273 Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 4. Art. 1. Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, recante «Regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia». 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) il prezzo base, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma 5; ». 2. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Le spese connesse con i programmi pubblicitari annuali concernenti la diffusione del marchio di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e le iniziative volte a valorizzare la produzione dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura e dell'offerta turistica ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10, sono disposte previa autorizzazione della giunta provinciale, che si esprime sulla base di programmi dettagliati, corredati di articolata previsione di spese.» 3. Dopo l'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 10-bis: «Art. 10-bis (Responsabilita). - 1. Della mancata osservanza delle procedure di cui al presente decreto e delle disposizioni e delle direttive di settore rispondono i dirigenti che sottoscrivono i provvedimenti nonche', se diverso da questi, il responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, ferma restando la responsabilita' penale qualora la violazione delle norme integri reato.».